( Chiedo scusa se parlo di Utopia… )

Statuto

aprile 7th, 2009 by Gian Luigi Ago

Associazione Culturale “Il vizio del pensiero”



STATUTO



Art. 1 Costituzione.

E’ costituita l’Associazione culturale “Il vizio del pensiero”.

E’ una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli artt. 36 e ss. del codice civile nonché del presente Statuto.

L’associazione ha sede in 19126 La Spezia, C.so Nazionale 114.



Art. 2 Scopi e finalità.

L’Associazione culturale “Il vizio del pensiero” persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale, letteraria e artistica in genere nel mondo giovanile e non;

- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale,letterario e artistico in genere affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.



Art. 3 – Attività.

Per il raggiungimento dei suoi fini, L’Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, educational, realizzazione e proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, mostre, lezioni-spettacolo;

- attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, percorsi di aggiornamento per educatori, insegnanti, operatori sociali;

- altre attività: gestione del sito www.ilviziodelpensiero.it, pubblicazione di atti e audiovisivi di convegni, seminari, lezioni nonché degli studi e delle ricerche compiute.



Art. 4. – Soci.

L’Associazione Il vizio del pensiero è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e ne facciano richiesta, accettando la tessera.

Il numero dei soci è illimitato e i soci possono essere:

- ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione o che si sono particolarmente distinte per meriti e capacità attinenti gli scopi perseguiti dall’Associazione.

I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota annuale.

E’ esclusa la figura del socio temporaneo e qualunque partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.



Art. 5. – Modalità di ammissione all’associazione.

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente che contenga l’indicazione delle proprie generalità e l’impegno ad attenersi alle norme previste nel presente statuto.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi quale atto di ammissione da parte dell’associazione e da tale momento decorrendo la qualifica di socio a tutti gli effetti.

Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, l’interessato può proporre al Consiglio direttivo ricorso entro trenta giorni, sul quale il Consiglio decide in maniera definitiva.



Art. 6. – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a ricevere la tessere sociale, ad usufruire dei servizi dell’Associazione e a partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale e a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, adoperandosi per la realizzazione degli scopi sociali secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme che rechi danno all’Associazione o pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione medesima il Consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono proporre al Consiglio direttivo ricorso per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni, sul quale il Consiglio decide in maniera definitiva.



Art. 7. – Facoltà di recesso dei soci.

Il socio ha facoltà di recedere in qualunque momento dall’Associazione, presentando dimissione scritta al Consiglio Direttivo.



Art. 8. – Fondo sociale.

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dai contributi degli associati e dai beni acquistati per mezzo di tali contributi.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- le quote associative e i contributi annuali degli aderenti;

- versamenti volontari dei soci;

- ogni e qualsivoglia offerta, donazione, lascito, sovvenzione e rendita di bene mobile o immobile pervenuto all’associazione a qualunque titolo, secondo le modalità di legge;

- entrate derivanti da attività non commerciali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

- ogni altro bene, immobili e mobili, o attività o entrata dell’Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sull’utilizzazione di esse in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché l’Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso.

L’Associazioni risponde delle obbligazioni prese verso terzi con il proprio fondo comune.



Art. 9. – Esercizio finanziario e bilancio.

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, che sono approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 del mese di aprile.

Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.



Art. 10. – Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei soci;

- il Presidente;

- il Consiglio direttivo;

- il Collegio sindacale (se previsto).

La nomina e l’eleggibilità degli organi amministrativi è libera.



Art. 11. – L’Assemblea dei soci.

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano.

Essa è momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e trasparente gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo, dal Presidente o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede

almeno 15 giorni prima
della data dell’assemblea e con comunicazione iscritta ai soci.
L’avviso di convocazione può fissare anche la data della seconda convocazione.

Di ogni assemblea è redatto verbale da scrivere nel libro dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.


E’ ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci possano partecipare,

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione
e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
In tali casi, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova
il Presidente della riunione, luogo presso il quale si troverà anche
il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.



Art. 12. – Compiti dell’Assemblea dei soci.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, il Consiglio direttivo;

- eleggere il Collegio dei revisori e il Collegio sindacale, se previsti;

- approvare il bilancio preventivi e consuntivo;

- approvare il regolamento interno;

- deliberare sulle questioni attinenti alla gestione sociale.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente di Assemblea ed un segretario di assemblea che dovranno sottoscrivere il verbale finale.



Art. 13. – Il Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente ha facoltà di nominare, sentito il parere del Consiglio direttivo, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.



Art. 14. – Il Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, incluso il Presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.



Art. 15. – Mansioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione culturale “Il vizio del pensiero”.

Si riunisce in media 1 volta all’anno ed è convocato da:

- il Presidente;

- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

-richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.

Di ogni riunione è redatto verbale da scrivere nel libro dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

- decidere insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione dei soci e sui dinieghi di ammissione.



Art. 16. – Il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.



Art. 17. – Scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio residuo.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Art. 18. – Cariche sociali.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.



Art. 19. – Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

***

Il presente statuto è composto da n. 19 articoli.

Letto ed approvato dall’assemblea dei soci in data 1° aprile 2009

Presidente: Gian Luigi Ago;

Vice Presidente: Eugenio Alfano;

Segretario: Claudia Bellucci;

Consiglieri:

Massimo Blaco;

Veronica Balzani;

Alvise Nicoletti.

informazioni e iscrizioni : info@ilviziodelpensiero.it

telefono: 3206056538




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